Art. 2.

      1. Ai fini di cui all'articolo 1, il Ministero dell'interno provvede al mutamento della finalità d'uso dei locali di cui al medesimo articolo 1 e alla collocazione in altra sede della stazione di polizia che attualmente li occupa.
      2. Il Ministero per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministero degli affari esteri, provvede a predisporre le condizioni e gli strumenti necessari alla costituzione di un apposito Comitato per l'elaborazione di un adeguato progetto finalizzato alla realizzazione dell'Archivio, tale da costituire un punto di riferimento istituzionale per l'Unione europea nelle tematiche relative ai movimenti e alle culture giovanili di dimensione e qualità europee.